top of page

Lo Statuto

SOCIEDADE ÍTALO-BRASILEIRA DE BRAGANÇA PAULISTA

STATUTO

​

Capitolo I

DEL NOME, SEDE E DURATA

Art. 1. La Società Ítalo-Brasiliana è un'organizzazione non governativa (art. 53 del Codice Civile), senza fini di lucro, di natura assistenziale, che agisce senza distinzione di razza, condizione sociale, credo politico o religioso ed è regolata dalle leggi civili e da questo Statuto.

§ unico. L'Associazione non distribuisce risultati economico-finanziari, dividendi, gratifiche, partecipazioni o parte del suo patrimonio, in nessuna forma, titolo o pretesto, né remunera i suoi amministratori in alcun modo.

Art. 2. La sede e il foro dell'Associazione sono nella città di Bragança Paulista.

Art. 3. Il termine di durata dell'Associazione è indeterminato.

Capitolo II

DEGLI OBIETTIVI

Art. 4. L'Associazione ha come obiettivi:

I – coltivare e recuperare la cultura e la lingua italiane;

II – favorire il rapporto tra gli italiani immigrati e le loro famiglie, tra di loro e la comunità nazionale, specialmente a livello locale;

III – offrire ai suoi associati e alle loro famiglie attività sportive, socio-culturali, cercando una sana convivenza associativa;

IV - promuovere azioni assistenziali e promozionali della dignità umana per tutta la società, in particolare per gli italo-brasiliani.

Art. 5. Nell'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione può stabilire partenariati o convenzioni con altre entità, similari o meno, e con gli enti pubblici.

Capitolo III

DELLA COSTITUZIONE SOCIALE

Sezione I

Dell'elenco associativo

Art. 6. L'Associazione è costituita da soci, persone fisiche, ammesse dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato e con l'indicazione di altri due soci.

§ unico. La qualità di socio è intransmissibile a qualsiasi titolo, anche successivo.

Art. 7. I soci non rispondono, neanche in via sussidiaria, per gli obblighi sociali.

Art. 8. Il socio avrà una scheda associativa contenente i suoi dati personali, la data della sua ammissione, le cariche e le funzioni sociali occupate, le misure disciplinari subite e altre informazioni ritenute rilevanti per l'Associazione.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere, a coloro che hanno partecipato all'Assemblea Generale di fondazione dell'Associazione, la condizione di socio fondatore.

§ unico: il riconoscimento della condizione di socio fondatore non esonera il suo detentore dall'obbligo di adempiere agli obblighi associativi.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo potrà conferire il titolo di socio benemerito alle persone che, a suo giudizio, collaborano o hanno collaborato in modo rilevante con i lavori dell'Associazione.

§ unico. Il titolo di socio benemerito non esonera il suo portatore dall'obbligo di adempiere agli obblighi associativi nel caso diventi o sia già socio, costituendo solo un titolo di riconoscimento.

Art. 11. È considerato in esercizio dei suoi diritti associativi solo il socio che sia in regola con l'adempimento dei suoi doveri, in particolare quelli di natura economica, e che non stia scontando misure disciplinari.

Art. 12. La sospensione dei diritti associativi, la dimissione e l'esclusione del socio sono di competenza del Consiglio Direttivo, osservando sempre quanto previsto dalla legge civile e da questo statuto.

Sezione II

Dei diritti e doveri dei soci

Art. 13. Tra i soci non ci sono diritti e doveri reciproci, ma tutti sono obbligati a rispettare

 le norme statutarie e a partecipare alle attività sociali con spirito cooperativo.

Art. 14. I soci avranno il diritto di:

I - partecipare alle attività sociali e culturali promosse dall'Associazione;

II - esprimere voto in assemblea, in conformità con quanto previsto da questo statuto;

III - candidarsi e votare per le cariche sociali, secondo quanto previsto da questo statuto;

IV - consultare i documenti sociali e contabili dell'Associazione, in conformità con quanto previsto da questo statuto.

Art. 15. I soci hanno il dovere di:

I - rispettare le disposizioni statutarie;

II - pagare regolarmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;

III - partecipare attivamente alle attività sociali e culturali promosse dall'Associazione;

IV - contribuire con il proprio impegno e competenze per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

V - svolgere le funzioni sociali per le quali sono stati eletti, quando del caso.

Art. 16. Il socio che, in qualsiasi momento, non adempia ai suoi doveri statutari o che si renda colpevole di condotta pregiudizievole all'Associazione, potrà essere sottoposto a misure disciplinari, a giudizio del Consiglio Direttivo.

Sezione III

Dell'esclusione del socio

Art. 17. Il socio potrà essere escluso per le seguenti cause:

I - violazione grave degli obblighi statutari;

II - condotta contraria agli scopi e agli interessi dell'Associazione;

III - morosità superiore a tre mesi nelle quote sociali, salvo il caso di concessione di proroga da parte del Consiglio Direttivo;

IV - scontare sanzioni disciplinari in misura che renda insopportabile la sua permanenza nell'Associazione.

Art. 18. L'esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, dopo che il socio avrà avuto la possibilità di presentare le proprie difese.

§ 1. L'interessato potrà presentare il ricorso all'Assemblea Generale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sua esclusione.

§ 2. L'Assemblea Generale, in questo caso, dovrà pronunciarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Capitolo IV

DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

Del Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, composto da:

I – un Presidente;

II – un Vicepresidente;

III – un Segretario;

IV – un Tesoriere;

V – un Consigliere.

§ 1. Il Consiglio Direttivo è eletto per un periodo di 3 (tre) anni, con possibilità di rielezione.

§ 2. Il Presidente e il Tesoriere devono essere cittadini italiani o italo-brasiliani, appartenenti o meno all'Associazione.

§ 3. In caso di vacanza di uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione sarà fatta dal Consiglio stesso, salvo che la vacanza avvenga nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del mandato, caso in cui sarà indetta una nuova elezione.

Art. 20. Compete al Consiglio Direttivo:

I – amministrare l'Associazione, eseguendo le decisioni dell'Assemblea Generale;

II – elaborare e attuare il piano di attività e il relativo bilancio, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Generale;

III – proporre l'ammissione e l'esclusione dei soci;

IV – deliberare sulle sospensioni dei diritti associativi e sull'applicazione di misure disciplinari;

V – nominare commissioni temporanee per specifiche attività;

VI – decidere sull'assunzione di dipendenti, quando necessario;

VII – convocare l'Assemblea Generale, in conformità con quanto previsto da questo statuto;

VIII – autorizzare la costituzione di filiali o sezioni regionali.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno una volta al mese e straordinariamente, quando convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri.

§ 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

§ 2. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, con voto di qualità del Presidente in caso di parità.

Sezione II

Del Presidente

Art. 22. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, responsabile della sua direzione e coordinamento.

§ 1. Il Presidente firma gli atti che impegnano l'Associazione, insieme al Tesoriere.

§ 2. In assenza del Presidente, lo sostituirà il Vicepresidente.

Art. 23. Compete al Presidente:

I – convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

II – firmare, con il Tesoriere, gli atti che impegnano finanziariamente l'Associazione;

III – rappresentare l'Associazione in giudizio e fuori di esso;

IV – nominare commissioni temporanee e delegare competenze, quando necessario.

Sezione III

Del Segretario

Art. 24. Il Segretario è responsabile della documentazione e della segreteria dell'Associazione.

Art. 25. Compete al Segretario:

I – redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

II – redigere la corrispondenza ufficiale dell'Associazione;

III – organizzare e mantenere aggiornati i registri sociali.

Sezione IV

Del Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'Associazione.

Art. 27. Compete al Tesoriere:

I – elaborare

 il bilancio annuale e il conto economico, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

II – riscuotere le quote sociali e gestire le risorse finanziarie dell'Associazione;

III – assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, conformemente al piano di attività e al bilancio approvato.

Sezione V

Del Consigliere

Art. 28. Il Consigliere coadiuva il Consiglio Direttivo nelle sue funzioni.

Art. 29. Compete al Consigliere:

I – partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

II – coadiuvare gli altri membri del Consiglio nelle attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Capitolo V

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 30. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione, composta da tutti i soci in regola con i propri doveri associativi.

§ 1. L'Assemblea Generale si riunirà ordinariamente una volta all'anno e, straordinariamente, quando convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

§ 2. La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicata ai soci con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, indicando l'ordine del giorno.

Art. 31. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 32. Compete all'Assemblea Generale:

I – deliberare sulle questioni di maggiore importanza per l'Associazione;

II – approvare o respingere il piano di attività e il bilancio annuale proposti dal Consiglio Direttivo;

III – deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

IV – decidere sulle modifiche statutarie;

V – deliberare sulla dissoluzione dell'Associazione;

VI – elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 33. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto da questo statuto per casi specifici.

Art. 34. L'Assemblea Generale straordinaria per la modifica statutaria richiede il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 35. L'Assemblea Generale straordinaria per la dissoluzione dell'Associazione richiede il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Capitolo VI

DEI BENI SOCIALI E LORO DESTINAZIONE

Art. 36. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le appartengono.

Art. 37. I beni sociali non possono essere distribuiti tra gli associati o terzi, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti da questo statuto.

Art. 38. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà destinato a enti di assistenza sociale, a critério del Consiglio Direttivo.

Capitolo VII

DELLA DISSOLUZIONE

Art. 39. L'Associazione potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea Generale, appositamente convocata per questo fine, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

§ 1. In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale deciderà anche sul destino del patrimonio sociale.

§ 2. In mancanza di quorum, la seconda convocazione dell'Assemblea Generale potrà deliberare con qualsiasi numero di soci presenti.

Art. 40. Il Consiglio Direttivo, in caso di vacanza, provvederà alla liquidazione dell'Associazione, secondo le disposizioni dell'Assemblea Generale.

Capitolo VIII

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41. Ogni situazione non prevista da questo statuto sarà risolta dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di questioni disciplinari che saranno risolte dall'Assemblea Generale.

Art. 42. L'entrata in vigore di questo statuto sarà immediata, salvo quanto previsto per l'elezione del primo Consiglio Direttivo.

Bragança Paulista, [Data]

[Presidente]
[Segretario]

bottom of page